(massima n. 3)
Perché si configuri il reato di spendita di monete false, previo concerto, non occorre una specifica associazione od organizzazione, nella quale i singoli agiscono guidati da un intento comune ed in base ad una precisa ripartizione di compito, ma è sufficiente un qualsiasi rapporto, anche mediato, e cioè attraverso uno o più intermediari, tra spacciatori e falsificatori. Ne consegue che risponde del reato sopra indicato e cioè di spaccio di monete false, previo concerto sia colui che richieda ad altro di intraprendere lo smercio di monete false, sia colui che accetta la proposta, pur se entrambi non pongano direttamente in circolazione le banconote ma lo facciano servendosi di una terza persona.