(massima n. 1)
Il reato di spendita di monete false previo concerto non richiede, per la sua esistenza, la prova della costituzione di una particolare associazione in seno alla quale i singoli svolgono specifici ruoli, essendo sufficiente, invece, la prova della esistenza di un qualunque rapporto, anche provvisorio, tra falsificatore o intermediario, e spacciatore.