(massima n. 1)
Ai fini della fattispecie di cui all'art. 453, n. 3, c.p., l'identificazione del falsario o dell'intermediario non č necessaria per ritenere il previo concerto, quando questo sia desumibile da elementi indiziari, quali la quantitą delle banconote, la frequenza e la rispettivitą dei rapporti, con chi procurava il denaro falsificato e le stesse dichiarazioni dell'imputato.