(massima n. 1)
In tema di falso nummario, ai fini della sussistenza della grossolanità della falsità, da cui discende l'esclusione della punibilità dei reati di cui agli artt. 453, 455 e 457 c.p., è richiesto che la diversità delle caratteristiche della moneta vera rispetto a quella falsificata sia tale da potere essere riconosciuta ictu oculi dalla generalità dei cittadini, anche tra quelli meno esperti e diligenti (e non certo dal «cittadino medio»). Ne consegue che tale grossolanità non può ritenersi sussistente per il solo fatto che una persona adusa, per ragioni di professione o di commercio o per altro motivo, al maneggio del danaro, non venga tratta in inganno dalla contraffazione delle banconote, non priva dei requisiti sufficienti a sorprendere la buona fede della pluralità degli altri soggetti.