(massima n. 1)
In tema di falso nummario, la grossolanitā della contraffazione, che dā luogo al reato impossibile, si apprezza solo quando il falso sia "ictu oculi" riconoscibile da qualsiasi persona di comune discernimento ed avvedutezza e non si debba far riferimento nč alle particolari cognizioni ed alla competenza specifica di soggetti qualificati, nč alla straordinaria diligenza di cui alcune persone possono esser dotate.