(massima n. 1)
In tema di reati contro la fede pubblica, la diminuente di cui all'art. 52 quater, comma terzo, D.L.vo n. 213 del 1998 - per il quale le pene rispettivamente stabilite per i delitti di falso in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo (artt. 453, 454, 455, 456, 457, 459, 460, 461e 464 c.p.), commessi entro la data del 1 gennaio 2002, sono diminuite di un terzo, salvo che, nei casi di falsificazione, il colpevole abbia posto in circolazione le monete o i valori di bollo successivamente a tale data - č applicabile esclusivamente alle falsificazioni concernenti l'euro e non anche alla falsificazione di monete in circolazione al di fuori dell'Unione europea (nella specie dollari USA).