(massima n. 1)
Il reato di falso nummario č un reato contro la fede pubblica che ha lo scopo di tutelare la regolaritā della circolazione monetaria e quindi č essenzialmente un reato di pericolo, diretto anche a salvaguardare gli interessi patrimoniali e finanziari degli enti autorizzati all'emissione delle monete. Tuttavia la tutela va estesa anche ai privati che risultano danneggiati dall'uso delle monete falsificate. Dimodoché se per effetto della spendita o circolazione si realizza un evento di danno in pregiudizio di una determinata persona viene a concorrere, col reato di falso, anche il reato di truffa che trova giustificazione nell'artifizio di pagare con monete false.