(massima n. 1)
Le norme di cui agli artt. 455 e 640 c.p. tutelano beni giuridici diversi: la prima attiene alla regolare circolazione monetaria e dunque all'autorità e alla credibilità degli interessi patrimoniali e finanziari degli istituti di emissione; la seconda, invece, afferisce al patrimonio del privato, punendo le defraudazioni e gli inganni altrui, ond'è che per dette ipotesi criminose ben può esservi un concorso formale. (Nella specie è stato disatteso il motivo col quale si chiedeva il riconoscimento d'un concorso apparente di norme penali, sostenendosi che sarebbe stato realizzato dall'agente un solo reato, quello di truffa, il quale avrebbe assorbito quello di spendita di monete false ex art. 15 c.p.)