(massima n. 1)
Il reato di spendita di monete false si perfeziona non appena è posta in essere la condotta, indipendentemente dal profitto e dal danno. Pertanto, ove ne derivi all'agente un ingiusto profitto con danno patrimoniale altrui, si configura il delitto di truffa in concorso formale col falso. Deve, infatti, escludersi sia l'ipotesi del reato complesso, non essendo la truffa elemento costitutivo dell'altro reato, sia l'ipotesi del concorso apparente di norme, non essendo applicabile né il principio di specialità né quello di consunzione.