(massima n. 1)
L'espressione «soggiace alle pene stabilite in detti articoli, ridotte da un terzo alla metą» contenuta nell'art. 455 c.p., deve essere intesa nel senso che la diminuzione va eseguita tanto sul massimo quanto sul minimo delle due pene rispettivamente stabilite dagli artt. 453 e 454 c.p., cioč computando la diminuzione massima (la metą) per fissare il minimo e la diminuzione minima (un terzo) per fissare il massimo.