(massima n. 1)
Non sussiste rapporto di specialitą tra le disposizioni di cui agli artt. 455 c.p. (spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate ) e 648 bis c.p. (riciclaggio ), atteso che le norme tutelano beni giuridici diversi: la prima tutela la regolare circolazione della moneta e la credibilitą degli istituti di emissione ; la seconda tutela il patrimonio e l'ordine economico.