(massima n. 1)
Costituendo il possesso l'esercizio di fatto delle facoltà corrispondenti alla proprietà o ad un diritto reale, la tutela possessoria prevista dagli artt. 1168 e 1170 c.c. presuppone, da parte del richiedente, la specifica deduzione di una situazione di fatto corrispondente alle facoltà esercitabili in virtù di un determinato diritto dominicale, che si assumono lese dall'altrui comportamento. Ne consegue che il comportamento della parte che abbia dedotto, nell'atto introduttivo, la violazione del possesso corrispondente alla proprietà del bene e successivamente, nel corso del giudizio, la lesione del possesso conforme ad un diritto di serviti, introduce una nuova causa petendi a fondamento della propria pretesa, dando luogo ad una mutati libelli non consentita, atteso che le facoltà inerenti al diritto di serviti non rappresentano un connotato ordinario del diritto di proprietà, ma soltanto un vantaggio aggiuntivo ed eventuale.