(massima n. 1)
Ai fini dell'affermazione di responsabilitą per il delitto di spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate, di cui all'art. 455 c.p., deve sussistere sia il dolo generico, consistente nella volontą cosciente di compiere il fatto e nella consapevolezza della falsitą delle monete al momento della loro ricezione, sia il dolo specifico, consistente nel fine di mettere in circolazione dette monete.