(massima n. 2)
Il reato di cui all'art. 455 c.p. configura una fattispecie plurima che si realizza con l'introduzione nel territorio dello Stato o con l'acquisto e la detenzione di monete contraffatte ed alterate ovvero con la spendita o la messa in circolazione di siffatte monete al di fuori delle ipotesi previste dagli artt. 453 e 454 dello stesso codice. Ne deriva che, mentre rispetto alla ipotesi di spendita di monete è ammissibile il risarcimento del danno, non altrettanto può dirsi con riferimento alla previsione della introduzione, acquisto e detenzione di monete contraffatte, poiché non v'è qui un danno risarcibile, ma un danno criminale, i cui effetti possono essere neutralizzati soltanto mediante una efficace e spontanea condotta del reo, volta ad elidere o ad attenuare le conseguenze dannose o pericolose dell'illecito, così come statuisce la seconda ipotesi dell'art. 62 n. 6 c.p.