(massima n. 1)
Anche dopo il 1 marzo 2002, data in cui č stato definitivamente introdotto l'euro nel nostro sistema monetario, integra il reato di cui all'art. 455 c.p. la detenzione di banconote in lire italiane contraffatte al fine della messa in circolazione, in quanto per «moneta avente corso legale nello Stato o fuori», secondo la formula dell'art. 453, n. 1, stesso codice, deve intendersi quella cui sia stata attribuita dallo Stato che la conia, attraverso gli organi e secondo le modalitą del proprio ordinamento giuridico, la nozione di mezzo di pagamento con efficacia liberatoria e tale carattere la lira indirettamente conserva, in ragione della legale possibilitą, per un periodo decennale, della sua conversione nella nuova valuta riconosciuta dall'ordinamento.