(massima n. 1)
In tema di falso nummario (art. 455 c.p.), sussiste la legittimazione a costituirsi parte civile del soggetto presso il quale la moneta contraffatta sia stata spesa e che abbia subito un pregiudizio di natura patrimoniale, il quale č risarcibile anche in sede penale, secondo la previsione generale dell'art. 185, comma secondo, c.p. che fa riferimento «ad ogni reato che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale», mentre nessun rilievo assume il fatto che, trattandosi di reato contro la fede pubblica, esuli dalla tutela penale il danno patrimoniale eventualmente sofferto dal privato, in quanto ciņ significa semplicemente che tale danno non rientra negli elementi costitutivi della fattispecie di reato, ma non certo che il danno eventualmente subito non sia risarcibile.