(massima n. 1)
La meno grave ipotesi di cui all'art. 457 c.p. (spendita di monete falsificate ricevute in buona fede) può ricorrere anche nel caso di chi spende una banconota falsa trovata per terra: non può infatti escludersi a priori, che chi si appropria di una moneta rinvenuta per terra ritenga che essa sia genuina e che solo dopo la ricezione si avveda della falsità e la spenda.