(massima n. 1)
La differenza tra l'ipotesi delittuosa di cui all'art. 457 c.p. e quella di cui all'art. 455 stesso codice consiste in ciò che per il reato di cui all'art. 455 la scienza della falsità delle monete o titoli equipollenti deve sussistere nel colpevole all'atto della ricezione, mentre per il reato previsto dall'art. 457 tale scienza è invece posteriore al ricevimento della falsa moneta.