(massima n. 1)
Integra il delitto di spendita di titoli falsificati (art. 455 e 458 c.p.) il conferimento in garanzia (nella specie ad un istituto bancario) di titoli di credito falsi in quanto la condotta sanzionata consiste nella messa in circolazione dei falsi titoli in virtł di qualunque attivitą del detentore, mediante la quale essi escono dall'ambito della sua custodia e, quindi, mediante l'acquisto, il cambio, il deposito, il comodato, la ricezione in pegno nonché l'intermediazione in taluno di questi o altri negozi, posto che tutte le operazioni suddette sono tali da minare la certezza sulla affidabilitą dei titoli di credito tutelati dalla norma incriminatrice.