(massima n. 1)
Non sono annoverabili tra le “carte di pubblico credito”, quali definite dall'art. 458 c.p., titoli che, pur avendo l'apparenza di essere stati emessi da governi o da altri istituti a ciò autorizzati, siano però di pura fantasia, non avendo in realtà gli enti apparentemente emittenti mai dato luogo alla creazione di titoli della stessa natura. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha escluso che potesse configurarsi il reato di cui al combinato disposto degli artt. 453, n. 4, e 458 c.p. in un caso in cui i titoli in questione erano costituiti da “bonds” apparentemente emessi dalla “U.S. federal reserve” degli Stati uniti d'America e dalla “Federal reserve bank” di Chicago).