(massima n. 1)
Mentre la contraffazione o l'alterazione di biglietti di Stato aventi corso legale come moneta (art. 453, nn. 1 e 2, c.p.) può eseguirsi con qualunque mezzo idoneo, anche se a ciò non specificamente destinato, l'art. 461 c.p. prende in considerazione la pericolosità intrinseca di strumenti aventi specifica ed esclusiva destinazione alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata, non altrimenti utilizzabili, quindi, che per commettere alcuno dei fatti preveduti dagli artt. 453, 454, 459 e 460 c.p. Deve trattarsi, cioè, di strumenti aventi caratteristiche tali che la loro funzione, cioè la loro destinazione oggettiva, non possa essere che la falsificazione di monete, di carta filigranata o di valori di bollo poiché il divieto di detenzione non concerne strumenti suscettivi di uso diverso o promiscuo, anche se, per destinazione soggettiva del detentore, preordinati alla falsificazione.