(massima n. 1)
La fattispecie criminosa dell'omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro punisce le condotte consistite nell'omessa collocazione, nella rimozione oppure nella resa inidoneitą allo scopo, degli apparecchi e degli altri mezzi predisposti all'estinzione dell'incendio nonché al salvataggio o al soccorso delle persone, non occorrendo anche il concreto verificarsi di uno dei danni che essa mira ad impedire o, comunque, a limitare.