(massima n. 1)
Il reato previsto dall'art. 445 c.p. si riferisce, quanto al concetto di “specie”, alla vendita di “aliud pro alio” attuata nell'ambito della somministrazione di medicinali, non già al caso della vendita di un medicinale in luogo di una sostanza diversa e più pericolosa che sia stata richiesta. (Fattispecie nella quale erano state somministrate compresse medicinali normalmente usate per la cura del raffreddore in luogo di compresse di “Ecstasy” che asseritamente erano offerte in vendita. Nell'enunciare il principio di cui in massima, la S.C. ha escluso che tale condotta potesse integrare il reato di cui all'art. 445 c.p.).