(massima n. 1)
L'ipotesi delittuosa prevista dall'art. 444 c.p. (commercio di sostanze alimentari nocive) configura un reato di pericolo, per la sussistenza del quale occorre che le sostanze di cui si vuole far commercio abbiano attitudine ad arrecare nocumento alla salute pubblica. Tale attitudine, tuttavia, non può consistere in un pericolo meramente ipotetico, essendo necessario un pericolo concreto il quale deve essere oggetto di specifico accertamento che, per quanto non abbisognevole di indagini peritali — potendo il giudice compierlo ricorrendo a qualsiasi mezzo di prova e alle nozioni di comune esperienza — non può, però, ritenersi eseguito con il semplice richiamo all'inosservanza di precetti e regole dettati per la commerciabilità di alcune sostanze alimentari. (Fattispecie in tema di messa in commercio di carne priva del bollo sanitario).