(massima n. 1)
Il delitto di cui all'art. 444 c.p. va inquadrato nella categoria dei reati di pericolo concreto nel senso che per la sussistenza dell'ipotesi criminosa è necessario che le sostanze alimentari abbiano idoneità ad esporre effettivamente a pericolo la salute pubblica, pur se non occorre che il nocumento abbia realmente a verificarsi. Pertanto, la pericolosità degli alimenti, e cioè la possibilità che da essi derivi pregiudizio al bene tutelato dalla norma, non può essere valutata astrattamente come situazione meramente ipotetica, ma deve essere resa oggetto di accertamento tramite gli strumenti probatori adeguati e pertinenti alle sostanze allegate a sospetto.