(massima n. 1)
Risponde del delitto previsto e punito dall'art. 437 c.p. e non della contravvenzione di cui all'art. 28 D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164 il titolare di un cantiere che non solo ometta di collocare gli apparecchi di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di tutela della pubblica incolumitą, cosģ come prescritto dalla legge, ma volontariamente compia una simile omissione inottemperando a quanto a lui precedentemente contestato con diffida.