(massima n. 1)
Le contravvenzioni alle norme antinfortunistiche si differenziano dal reato di cui all'art. 437 c.p. (rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro) per la diversa obiettività giuridica, l'incolumità pubblica, e per la diversità dell'elemento materiale di quest'ultimo reato, che consiste nella omessa collocazione di impianti o apparecchi destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro. La violazione delle norme in materia di prevenzione infortuni del lavoro, invece, si materializza nella omissione delle cautele imposte - tra l'altro - nella predisposizione degli apparecchi o impianti adibiti allo svolgimento dell'attività lavorativa, al fine della tutela dei lavoratori. (Nella specie la Suprema Corte ha affermato l'applicabilità alle contravvenzioni dolose dell'istituto della continuazione).