(massima n. 1)
Le contravvenzioni alle norme antinfortunistiche si differenziano dal reato di cui all'art. 437 c.p. (rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro) per la diversa obiettivitą giuridica, l'incolumitą pubblica, e per la diversitą dell'elemento materiale di quest'ultimo reato, che consiste nella omessa collocazione di impianti o apparecchi destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro. La violazione delle norme in materia di prevenzione infortuni del lavoro, invece, si materializza nella omissione delle cautele imposte - tra l'altro - nella predisposizione degli apparecchi o impianti adibiti allo svolgimento dell'attivitą lavorativa, al fine della tutela dei lavoratori. (Nella specie la Suprema Corte ha affermato l'applicabilitą alle contravvenzioni dolose dell'istituto della continuazione).