(massima n. 1)
Per la configurazione del delitto previsto dall'art. 437 c.p., occorre che la rimozione od omissione di cautele abbia posto in pericolo la pubblica incolumitā e che l'agente abbia tenuto la condotta vietata nonostante la consapevolezza di tale pericolo, mentre, ai fini della sussistenza delle contravvenzioni in materia antinfortunistica, non occorre che si sia verificata una situazione di pericolo per la pubblica incolumitā ed č sufficiente la semplice colpa. Ne consegue che il delitto di cui all'art. 437 c.p. e le contravvenzioni in materia antinfortunistica, presentando elementi strutturali diversi sotto l'aspetto sia oggettivo che soggettivo, non danno luogo a conflitto di norme, di guisa che le stesse possono concorrere tra loro.