(massima n. 1)
Il mancato impiego degli apparati infortunistici prescritti dalla legge č sufficiente a realizzare il reato di omissione o rimozione dolosa di cautele contro infortuni, prevista dall'art. 437 c.p., atteso che trattasi di reato di pericolo presunto, per la cui sussistenza non č necessario che la situazione di pericolo interessi la collettivitā o un numero rilevante di persone, estendendosi la tutela anche all'incolumitā dei singoli lavoratori. (Fattispecie in cui il rilevante numero dei macchinari e dei relativi operatori č stato ritenuto indice sufficiente del fatto che la collettivitā di lavoratori era di non modeste proporzioni e la plurima ed estesa mancanza delle protezioni imposte indice della diffusione del pericolo).