(massima n. 1)
Per verificarsi l'ipotesi delittuosa descritta dall'art. 437 c.p. č necessario che l'omissione, la rimozione o il danneggiamento dolosi degli impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire infortuni sul lavoro si inserisca in un contesto imprenditoriale nel quale la mancanza o l'inefficienza di quei presidi antinfortunistici abbia l'attitudine, almeno astratta, anche se non abbisognevole di concreta verifica, a pregiudicare l'integritā fisica di una collettivitā lavorativa, intesa come un numero di lavoratori (o comunque di persone gravitanti attorno all'ambiente di lavoro) sufficiente secondo l'apprezzamento del giudice di merito a realizzare la condizione di una indeterminata estensione del pericolo, senza di che mancherebbe in radice la possibilitā di un'offesa al bene giuridico tutelato. (Fattispecie di addebito di violazione dell'art. 437 c.p. per omissione di cautele antinfortunistiche in un cantiere di assunte piccole dimensioni, in ordine alle quali dimensioni la corte territoriale aveva omesso ogni accertamento ritenendo un fatto irrilevante ai fini della integrazione della fattispecie de qua; la corte di legittimitā, andando in contrario avviso rispetto all'indirizzo giurisprudenziale seguito dai giudici del merito, ha giudicato necessario accertare quel dato di fatto, perché ritenuto presupposto per l'applicabilitā della norma penale).