(massima n. 1)
Ai fini della sussistenza del reato di cui all'art. 443 c.p. (Commercio o somministrazione di medicinali guasti), l'elemento della detenzione per il commercio si concretizza ogni qualvolta il medicinale irregolare si trovi nei locali dell'esercizio commerciale — nella specie farmacia — a disposizione del pubblico, ancorché il medesimo non abbia formato oggetto, in concreto, di un negozio di compravendita. Vanno intesi quali locali adibiti al commercio non soltanto quelli di diretto accesso per gli acquirenti, ma anche i cosiddetti retrobottega, ove i prodotti sono conservati, quali scorta, pronti ad essere prelevati in caso di bisogno. (La Suprema Corte ha altresì precisato che l'elemento psicologico del reato in questione è costituito dal dolo generico e consiste nella volontà di detenere per il commercio medicinali che siano guasti o imperfetti, conoscendone la condizione; che la prova dell'elemento soggettivo richiesto può ricavarsi dalla circostanza che tali medicinali si trovino insieme ad altri regolari e siano in numero tale da escludere che siano stati lasciati tra le scorte per mera dimenticanza del soggetto agente).