(massima n. 1)
L'art. 443 c.p. punisce «chi detiene per il commercio, pone in commercio o somministra medicinali guasti o imperfetti», cosicché, dinanzi a tale inequivoco elemento testuale, non può assimilarsi alla detenzione per il commercio la detenzione per la somministrazione, senza ricorrere all'applicazione analogica della fattispecie incriminatrice, con violazione dei principi di legalità e di tassatività della norma penale. Ne consegue che la detenzione per la somministrazione di medicinali guasti imperfetti non integra il reato consumato previsto dall'art. 443 c.p., ma ben può concretare una ipotesi di tentativo punibile ex art. 56 c.p. quando costituisca atto idoneo diretto in modo non equivoco alla somministrazione e sia accompagnata dalla consapevolezza del guasto o della imperfezione del medicinale.