(massima n. 1)
La norma incriminatrice contenuta nell'art. 443 c.p. (commercio o somministrazione di medicinali guasti), riguarda soltanto chi detiene per il commercio, pone in commercio o somministra medicinali guasti o imperfetti. Ne consegue che non č possibile assimilare all'ipotesi della detenzione per il commercio, espressamente prevista, quella della detenzione per la somministrazione.