(massima n. 1)
I medicinali veterinari, ai fini delle norme poste a presidio della salute pubblica e, in particolare, dell'art. 443 c.p., vengono in rilievo soltanto quando siano destinati a identificare, prevenire o curare patologie trasmissibili all'uomo o, comunque, a produrre effetti suscettibili di influenzare direttamente la salute umana, come nel caso di medicinali destinati al bestiame «da azienda» o i vaccini contro malattie trasmissibili dall'animale all'uomo. L'applicazione dell'art. 443 c.p. ai prodotti medicinali ad uso veterinario presuppone, dunque, l'accertamento in concreto della loro attitudine ad influire sulla salute umana nei termini innanzi precisati.