(massima n. 1)
Ricorre la qualificazione giuridica del delitto di commercio o somministrazione di medicinali guasti, quando si detengono, si pongono in commercio o si somministrano sostanze medicinali guaste, cioè corrotte o deteriorate per cause naturali, o imperfette, cioè difettose dei necessari elementi o della giusta dosatura o, comunque, affette — data l'amplissima accezione dell'aggettivo «imperfetto» — da qualsiasi altro vizio originario o sopravvenuto che le renda inidonee allo scopo o addirittura pericolose. La vendita o la somministrazione di medicinali con termine di validità scaduto, integrano i delitti di commercio o somministrazione di medicinali guasti.