(massima n. 1)
La norma di cui all'art. 443 c.p., che sanziona la detenzione di medicinali guasti o imperfetti, stabilisce una presunzione iuris et de iure di pericolositā di detti farmaci, per cui non occorre alcuna prova in concreto della loro pericolositā. Tra i medicinali inefficaci o comunque imperfetti devono ricomprendersi quelli scaduti, la cui detenzione č sanzionata indipendentemente dalla sua durata rispetto alla data di scadenza. Č noto, infatti, che il limite di validitā nell'impiego terapeutico č posto in relazione alle modificazioni che intervengono nel medicinale successivamente alla sua produzione, onde la inefficacia, o la diminuita efficacia terapeutica che consegue alla minore concentrazione del principio farmacologicamente attivo contenuto nel medicamento scaduto di validitā rende lo stesso imperfetto, sicché inutile si appalesa l'accertamento in ordine alla durata della detenzione del farmaco scaduto essendo tale circostanza irrilevante.