(massima n. 1)
Nel caso di prodotto industriale, il farmaco č imperfetto, secondo la previsione dell'art. 443 c.p., ogni qual volta la sua composizione non corrisponda a quella dichiarata ed autorizzata. Non č quindi necessario accertare se, in concreto, il prodotto sia eventualmente inefficace dal punto di vista terapeutico o pericoloso per l'incolumitā pubblica perché il pericolo non č un requisito del fatto, ma la ratio stessa dell'incriminazione penale.