(massima n. 1)
La disposizione di cui all'art. 443 c.p., nel punire la detenzione a fini di commercio di medicinali guasti o imperfetti, ivi compresi, quindi, i medicinali scaduti, si riferisce a qualunque farmaco e la circostanza che altre disposizioni prevedano specifiche modalità di custodia di medicinali scaduti non può rilevare in ordine alla sussistenza del reato qualora risulti - con accertamento di fatto, incensurabile in sede di legittimità - l'effettiva destinazione al commercio dei medicinali stessi.