(massima n. 1)
Il reato di cui all'art. 435 c.p., si perfeziona con la detenzione dell'esplosivo e per la sua consumazione la legge non esige che il fine di attentare alla pubblica incolumitā sia realizzato, ma soltanto che la detenzione dell'esplosivo sia qualificata da tal fine (dolo specifico). Anche se detto fine non sia raggiunto, pertanto, si tratta di reato consumato e non soltanto tentato, onde non č applicabile il precetto di cui al terzo comma dell'art. 56 c.p. che riguarda esclusivamente il reato tentato.