Cassazione penaleSez. IVsentenza n. 7387del 22 luglio 1981
(1 massima)
(massima n. 1)
Deve intendersi per disastro un evento di danno, che espone a pericolo collettivamente, con effetti gravi, complessi ed estesi, un numero indeterminato di persone, generando pubblica commozione.