(massima n. 1)
L'armatore č tenuto non solo a non far partire una nave che non si trovi in stato di navigabilitą ovvero a cui manchi taluno degli arredi, apparecchi, strumenti o dotazioni prescritte, ma anche ad intervenire, nei limiti delle sue possibilitą e secondo le norme di una comune diligenza e prudenza, ove le condizioni prescritte vengano meno nel corso della navigazione. Costituisce, poi, valutazione di merito il giudizio circa la sussistenza di tale possibilitą e dell'efficacia di un tempestivo intervento. (Fattispecie relativa a motonave con deficienze nel sistema di ormeggio, che non si era potuta mettere alla «cappa» durante la burrasca e che quindi aveva urtato un molo di sottoflutto, inabissandosi).