Cassazione penaleSez. IVsentenza n. 10391del 6 ottobre 1987
(1 massima)
(massima n. 1)
Ai fini della legge penale, deve considerarsi nave, con riguardo ai delitti di naufragio, l'imbarcazione atta al trasporto di pił persone quali che siano la sua stazza, la sua portata, il suo mezzo di propulsione e la sua funzione.