(massima n. 1)
Perché si realizzi il pericolo per la pubblica incolumità, tutelato dai delitti di incendio doloso o colposo, necessita un incendio di vaste proporzioni che abbia tendenze a diffondersi e sia difficile a spegnersi. Ne consegue che un fuoco che venga domato sul nascere o quando non ha ancora assunto le caratteristiche anzidette può solo dar luogo, se poteva progredire o diffondersi, a reato tentato, configurabile per l'ipotesi dolosa.