(massima n. 1)
Il concorso formale tra il delitto di danneggiamento, di cui all'art. 635 c.p., e quello di danneggiamento seguito da incendio, di cui all'art. 424 stesso codice, č giuridicamente impossibile, elidendo quest'ultimo reato il primo, qualora il danneggiamento mediante accensione del fuoco si trasformi in pericolo di incendio o in incendio vero e proprio.