(massima n. 1)
Per incendio boschivo, ai sensi dell'art. 2 della legge 21 novembre 2000 n. 353, si intende un fuoco con suscettibilitą di espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi alle dette aree. Conseguentemente la realizzazione su dette superfici di edifici, strutture ed infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attivitą produttive configura il delitto di cui all'art. 10, commi 1 e 4, della citata legge n. 353.