(massima n. 1)
Ai fini della configurabilitą del reato previsto dall'art. 423 bis c.p., per «incendio boschivo» si intende un fuoco suscettibile di espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi alle dette aree. (In motivazione, la S.C. ha precisato che il reato di incendio boschivo si distingue dal reato di cui all'art. 423 solo per l'oggetto).