(massima n. 1)
È configurabile il delitto di devastazione, previsto dall'art. 419 c.p., e non quello meno grave di danneggiamento, qualora gruppi di facinorosi, in occasione di un incontro di calcio, arrechino gravi danni allo stadio che ospita tale incontro, tanto da renderlo inagibile per il venir meno delle necessarie condizioni di sicurezza e di igiene, nulla rilevando che, nell'immediato, non sia stata direttamente posta in pericolo l'incolumità della massa degli spettatori, rimasti al loro posto, né che i danni siano stati prevalentemente prodotti allo scopo di procurarsi strumenti contundenti da usare per l'offesa alla persona, comportando anzi una tale finalità (nella specie realizzatasi, in particolare, con violenti attacchi portati contro le forze dell'ordine), un evidente pericolo per l'ordine pubblico, costituente il bene giuridico protetto dalla norma in questione.