(massima n. 1)
Il delitto di devastazione di cui all'art. 419 c.p. assorbe quello di danneggiamento perché l'elemento oggettivo consiste in qualsiasi azione, con qualsivoglia modalitą posta in essere, produttiva di rovina, distruzione o anche danneggiamento, che sia comunque complessivo, indiscriminato, vasto e profondo, di una notevole quantitą di cose mobili o immobili.