(massima n. 1)
In materia di reato di devastazione, ai fini della sussistenza della responsabilitā a titolo di concorso non č necessario che l'agente compia materialmente un atto di danneggiamento, purché partecipi consapevolmente ai disordini diffusi. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto configurabile la responsabilitā a titolo di concorso a carico dell'imputato che aveva lanciato fumogeni nel corso di gravi disordini verificatisi in occasione di un evento sportivo).