(massima n. 1)
Il delitto di occultamento si distingue da quello di soppressione di cadavere per la precarietà del nascondimento, onde l'occultamento definitivo costituisce soppressione del cadavere. Nel primo reato, pur sussistendo la consumazione sin dalla prima apparizione dell'evento, questo si riproduce di momento in momento (ciclo consumativo) finché l'agente non abbia adempiuto al dovere di far cessare lo stato antigiuridico o lo stesso non sia comunque cessato; il delitto assume pertanto la forma del reato permanente. La soppressione di cadavere, invece, è reato istantaneo con effetti permanenti, perché si consuma non appena il cadavere sia reso definitivamente introvabile. I due delitti di occultamento e soppressione di cadavere, differenti nella forma e nella struttura, sono tuttavia accomunati dall'identità di oggetto giuridico e materiale, in un rapporto di continenza, per cui la soppressione del cadavere ha già insito un certo nascondimento attraverso il quale è passata. Pertanto, se i relativi fatti sono commessi dallo stesso soggetto attivo il quale, perdurando l'occultamento del cadavere, lo sopprime, è configurabile un unico reato progressivo.